Ci sono novità sulla normativa portabici che ha sollevato dubbi, perplessità e ira di addetti ai lavori e di appassionati.
In un articolo recente vi avevamo esposto la trafila necessaria per essere in regola con la normativa suddetta. Normativa ritenuta illegittima, non chiara e ingiustamente retroattiva.
Arriva il pronunciamento del Consiglio di Stato che ha accolto l'appello avanzato da società come Peruzzo SRL (produttore di portabici) e altre ancora.
Questo significa che la discussa normativa sui portabici è temporaneamente sospesa.
Di seguito le informazioni ufficiali:
Pubblicato il 19/01/2024
N. 00196/2024 REG.PROV.CAU.
N. 10050/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10050 del 2023, proposto da
Al-Ko Kober G.M.B.H/s.r.l.,
Campingsportmagenta s.r.l.,
Edi.Car di Bove Edi Giuseppe,
F.C.E. Sas di Falconeri Emanuele &C.,
Lima Trade S.r.l.,
Peruzzo s.r.l.,
Top Group s.r.l.,
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Marascio, Stefano Genovese, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Amplo s.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III, n. 7715 del 2023, resa tra le parti;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Interno;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2024 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Genovese e dello Stato Stigliano Messuti;
Ritenuto, ad una sommaria delibazione, che le esigenze cautelari esposte dalle appellanti possono trovare adeguata tutela, attesa la complessità e il carattere tecnico della questione controversa, nella sede di piena cognizione;
Ritenuto peraltro che, nella comparazione dei contrapposti interessi, e stante la necessità di approfondire i profili di potenziale discriminatorietà con il diritto europeo, nell’assenza della previsione di un periodo transitorio, sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 10050/2023) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
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Sull'autore
Redazione MtbCult
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La penultilma premessa recita:
"-Ritenuto che l’istanza di sospensiva, nel contemperamento degli opposti interessi, avuto riguardo all’oggetto dell’attività svolta dalle ditte appellanti, sia meritevole di accoglimento anche in ragione dell’assenza di un periodo transitorio di adeguamento e della necessità di approfondire in sede di merito i motivi fondati sulla violazione della normativa comunitaria in particolare per i potenziali profili di discriminatorietà;"
Manca poi l'ultima premessa.
Se riportate un atto ufficiale, Vi prego di non modificarlo.
Grazie.