E’ stato firmato oggi il nuovo DPCM del 14 gennaio (in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo) e come al solito tornano i dubbi sulla possibilità di fare attività sportiva, o meglio se poterla fare fuori dal proprio comune.
Se durante le vacanze di Natale le FAQ del Governo avevano chiarito esplicitamente che la cosa era possibile, ora quella specifica dicitura è stata rimossa (dimenticanza o scelta ponderata?), quindi è legittimo tornare ad avere qualche dubbio (di questo tira e molla non se ne può più, lo sappiamo, ma non è colpa nostra…).
La FCI, invece, in un comunicato pubblicato sul proprio sito ribadisce che non cambia nulla per l’attività ciclistica e che, dunque, mantenendo la distanza di almeno due metri si può uscire dal comune.
Nell’attesa di avere qualche chiarimento in più, magari tramite una nuova serie di FAQ, riportiamo di seguito il comunicato pubblicato sul sito della Federciclismo.
NC
COMUNICATO UFFICIALE
Si pubblicano in allegato il nuovo DPCM del 14 gennaio 2020 ed allegati, in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo 2020. Le regole in ambito sportivo restano invariate e quindi:
In zona gialla: possono tenersi solo eventi e competizioni di cui al calendario approvato dal Coni o dal Cip.
Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle predette competizioni e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli anti contagio.
Si può fare attività sportiva, senza mascherina, all’aperto senza limiti di spostamento tra comuni e regioni; occorre sempre mantenere una distanza interpersonale di almeno 2 metri; è consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, dell’area gialla, per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con i protocolli anti contagio; è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.
In zona arancione: possono tenersi solo eventi e competizioni di cui al calendario approvato dal Coni o dal Cip; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle predette competizioni e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli anti contagio; si può fare attività sportiva, senza mascherina, ma solo in forma individuale e all’aperto; è possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5 alle 22, per fare attività sportiva in tale località qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune.
Inoltre è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.
Si ricorda che, durante lo svolgimento dell’attività sportiva, è sempre necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone.
In zona rossa: possono tenersi solo eventi e competizioni di cui al calendario approvato dal Coni o dal Cip; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle predette competizioni e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli anti contagio; l’attività sportiva è possibile solo all’aperto e in forma individuale e può essere svolta, con l’osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, non necessariamente ubicati in prossimità della propria abitazione.
Non è più praticabile all’aperto presso centri o circoli sportivi, che restano chiusi.
Non è consentito lo spostamento tra comuni, ad eccezione degli allenamenti di atleti agonisti (professionisti e non professionisti) partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale e internazionale nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dei protocolli delle loro Federazioni sportive. E’ consentito svolgere l'attività sportiva esclusivamente nell'ambito del territorio del proprio Comune, in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.
Per maggiori informazioni: federciclismo.it
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Redazione MtbCult
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